Nuove sanzioni per omissione e evasione contributiva
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, ha fornito indicazioni operative in merito al regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive ex lege 338/2000, dopo le modifiche apportate dal DL 19/2024 (L. 56/2024), che trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.
Per le tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, lavoratori autonomi artigiani/commercianti e datori di lavoro domestico) che effettuano pagamenti trimestrali della contribuzione, la nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai contributi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall’Istituto a decorrere dal 1° settembre 2024 (ad esempio, per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti e per i datori di lavoro domestico, III rata dell’emissione 2024, con scadenza, rispettivamente, in data 18 novembre 2024 e 10 ottobre 2024).
Omissione contributiva
Riguardo all’omissione contributiva, l’INPS ricorda che il legislatore ha esteso anche a questa fattispecie la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso già previsto per i casi idi evasione contributiva.
Ne deriva che, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al TUR, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, è stato previsto che il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.
A tal riguardo l’INPS evidenzia che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà.
Nulla è variato per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ritardo: le sanzioni civili sono calcolate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell’effettivo pagamento.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, continuano, inoltre, a essere dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi di mora.
Trascorso il termine di centoventi giorni, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria.
Analogo calcolo viene applicato in caso di formazione dell’avviso di addebito che venga effettuato entro il medesimo termine, tenuto conto che la misura agevolata è riconosciuta solo in caso di intervenuto integrale pagamento della contribuzione dovuta entro il termine sopra indicato.
Evasione contributiva
In merito all’evasione contributiva, viene specificato che la fattispecie ricorre anche in caso di dichiarazioni obbligatarie, omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.
In tale modo, il legislatore ha inteso qualificare in termini di evasione contributiva la condotta posta in essere da ogni tipologia di soggetto contribuente, caratterizzata da un elemento intenzionale (dolo) teso a impedire la determinazione dell'obbligo contributivo in capo al medesimo soggetto.
Riguardo al regime sanzionatorio, se il soggetto contribuente non mette in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60 per cento dell’importo dovuto.
La fattispecie del ravvedimento operoso è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. In particolare, pur essendo confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
Sempre in tema di ravvedimento operoso, un’altra novità riguarda l’operatività di tale strumento anche in caso di pagamento rateale. Più precisamente, l’ulteriore ampliamento del periodo temporale in cui la contribuzione denunciata spontaneamente può essere regolarizzata assicura il ripristino di un comportamento conforme alle regole in capo al contribuente. In tale caso, la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand’anche l’accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini.
Ai fini del mantenimento della misura agevolata delle sanzioni civili, il legislatore introduce una specifica regolamentazione dei termini e della misura del pagamento delle rate successive alla prima. Infatti, le sanzioni civili sono rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: in tale caso, non essendo prevista la revoca della rateazione accordata, l’INPS provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.
Accertamenti ispettivi
Il DL 19/2024 ha introdotto anche la lettera b-bis) al comma 8 dell’art. 116 della L. 338/2000 con la quale è stata prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria, nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di trenta giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.
Anche in questo caso le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: in tale caso, non essendo stata prevista la revoca della rateazione accordata, l’Istituto provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.
In merito al termine di trenta giorni “dalla notifica della contestazione” previsto dalla norma in esame, l’INPS precisa che, in ragione delle specifiche modalità di imposizione previste per alcune tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, i lavoratori autonomi), la quantificazione dei contributi dovuti (anche nel caso di verifiche ispettive), in fase di prima applicazione, continua a essere operata secondo le consuete modalità in sede di tariffazione.
Pertanto, nei soli casi in cui la contribuzione dovuta non sia già stata oggetto di tariffazione precedentemente alla notifica del provvedimento, il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento della contribuzione accertata, che costituisce condizione per accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, è determinato tenendo conto delle scadenze fissate con la tariffazione stessa.
A tal proposito, l’INPS precisa che la norma trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti, correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (ad esempio, accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).
È stato modificato anche il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
In tale ambito, la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Attività di compliance
Novità si registrano anche per l’attività di compliance svolta dall’INPS. In particolare, il legislatore ha previsto che a fare data dal 1° settembre 2024, l’INPS mette a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso e relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è, invece, rimessa la facoltà di segnalare all'INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti”.
Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.
Entrando nel dettaglio, il contribuente che provvede alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini definiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS, è ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno:
- in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L’applicazione della misura agevolata delle sanzioni è ammessa anche in caso di pagamento rateale, che subordina tale possibilità al versamento della prima rata.
In caso di mancata regolarizzazione o manato pagamento nei termini, l’INPS provvede a notificare al contribuente l’importo della contribuzione omessa, con l’applicazione delle sanzioni civili ordinarie:
- nelle ipotesi di omissione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- nelle ipotesi di evasione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al 30 per cento e, in ogni caso, non superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Accertamento d'ufficio
Infine, si segnala che il legislatore ha introdotto la possibilità per l’INPS di invitare, con atto motivato e in relazione a qualsiasi informazione che abbia rilevanza ai fini dell’accertamento:
- il contribuente a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante) per fornire dati e notizie, a esibire o trasmettere atti e documenti, alla compilazione e sottoscrizione di questionari di carattere specifico;
- ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti, a fornire i relativi chiarimenti, a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’Istituto.
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