Il Ministero del Lavoro, in data 5 dicembre 201, ha pubblicato, sul proprio sito internet, una scheda di sintesi relativa alle nuove pensioni, sulla scorta di quanto previsto dal Decreto Monti. 

Si rileva, in particolare, quanto segue:

- dal 1° gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni;

- sono abolite le finestre di uscita, in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì abolite le pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote;

- l’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1° gennaio 2012. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018. Nel frattempo, dall’età 62 all’età 70 vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni;

- per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni;

- l’accesso “anticipato” alla pensione è consentito con un’anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali (2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni) sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia;

- si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate progressivamente fino a raggiungere il 24% entro il 2018 (attualmente 20 – 21%);

- si prevede la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli, portandole gradualmente al 24% e al 22% per le sole zone svantaggiate (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età);

- vengono aboliti i privilegi ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l’introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a quelle vigenti nell’AGO e che non trovino giustificazioni oggettive.

- le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero, sulla base di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011;

- viene istituito un Fondo per il finanziamento di politiche attive per il lavoro (donne, giovani, ammortizzatori sociali), il cui finanziamento è previsto in euro 200 milioni nel 2012 e 300 negli anni successivi;

- sono soppressi l’INPDAP e l’ENPALS e le relative funzioni sono attribuite all’INPS.