Nullo il patto di prova sottoscritto dopo l'inizio del rapporto di lavoro
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/10/2010 n.21758, ha deciso che per effetto dell’art. 2096 c.c. è nullo il patto di prova contenuto nella lettera di assunzione che viene fatto sottoscrivere dal lavoratore dopo che ha iniziato lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Secondo i giudici di legittimità infatti la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto.
Sempre la Suprema Corte afferma che è ammessa la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, dato che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.
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