La Cassazione, con sentenza n. 11722 del 20 maggio 2009, ha respinto il ricorso di un magazziniere che sosteneva l'invalidità del patto di prova apposto al suo contratto di lavoro perché l'indicazione delle mansioni non era sufficientemente specifica, anche se ricollegata alle previsioni della contrattazione collettiva.
Secondo la Corte l'indicazione delle mansioni può essere operata anche per relationem alla qualifica di assunzione "ove questa corrisponda ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni comprese nella qualifica".
Per la validità del patto di prova sarebbe stata necessaria l'indicazione, risultante da atto scritto, delle mansioni da assegnare, e contesta che nel caso di specie questa indicazione, riferita alla qualità di addetto al magazzino, fosse sufficientemente specifica, anche se ricollegata alle previsioni della contrattazione collettiva.
Nel caso in esame i giudici del merito correttamente hanno ritenuto che le attività che avrebbe dovuto svolgere il magazziniere fossero state sufficientemente precisate, poichè potevano essere facilmente individuate facendo riferimento alle altre attività di magazzino ricomprese nei livelli superiori ed inferiori (al quarto indicato) dello stesso contratto collettivo.