Nullità del termine: la valutazione dei rischi per la sicurezza deve essere fatta prima della stipula del contratto
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/08/2019 n.21863, ha deciso che se il datore di lavoro non prova di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno così deciso, conformandosi all’orientamento consolidato (Cass. n. 13959/2018, 27335/2017, 8212/2017 e 5241/2012), in merito ad un ricorso proposto, avverso ad una sentenza, da un datore di lavoro che si è visto condannare dalla Corte d’appello al pagamento a titolo risarcitorio di un’indennità pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in conseguenza dell’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato per omessa valutazione datoriale dei rischi.
La sentenza della Suprema Corte ha richiamato la ratio del legislatore (in origine l’art. 3 del D.Lgs. 368/2001, adesso l’art. 20 del D.Lgs. 81/2015) che ha sancito il divieto di stipulare contratti a tempo determinato per le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La norma ha carattere imperativo e persegue lo scopo di garantire una più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro.
Spetta al datore di lavoro l’onere di provare di aver assolto specificamente all’adempimento richiesto dalla normativa, se intende sottrarsi alle conseguenze della violazione della predetta disposizione.
Riproduzione riservata ©