Non è tutta a carico committente l’aliquota di finanziamento della Dis-Coll
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 28/07/2017 n.122, ha reso noto che l’aliquota contributiva pari allo 0,51% prevista dall’art. 7 della L. 81/2017 per il finanziamento della Dis-Coll va ad aggiungersi all’aliquota attualmente in vigore pari al 32,72% dovuta per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita Iva e va ripartita tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
L’Istituto previdenziale risolve così la questione interpretativa sorta subito dopo l’entrata in vigore della Legge 81/2017 che vedeva contrapporsi coloro che sostenevano che la nuova aliquota fosse a totale carico del committente e coloro che invece ritenevano dovesse applicarsi anche nei suoi confronti la consueta ripartizione un terzo due terzi.
Ne consegue che a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori (non solo cococo, ma anche a progetto), gli assegnisti, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci ed i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva è dovuta un’aliquota contributiva pari al 33,23% (di cui 32% ai fini previdenziali, 0,72% per la maternità, gli ANF e la malattia, anche in caso di degenza ospedaliera e 0,51% per la Dis-Coll).
L’INPS estende l’obbligo di versare l’aliquota contributiva dello 0,51% anche per i revisori non indicati espressamente dall’art. 7 della L. 81/2017.
Rimangono invece esclusi dalla nuova aliquota contributiva: i componenti commissioni e collegi, gli amministratori di enti locali, i venditori porta a porta, i rapporti occasionali autonomi, gli associati in partecipazione (non ancora cessati) e i medici di formazione specialistica.
I committenti interessati potranno procedere al versamento dei contributi, compresa la nuova aliquota, per i compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2017, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.
Invece la denuncia Uniemens per i mesi di luglio, agosto e settembre, potrà essere effettuata entro il prossimo 31 ottobre.
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