Non sono sempre totalmente esenti le somministrazioni di vitto al lavoratore
A cura della redazione
Secondo quanto disposto dalla lett. c), del secondo comma dell'art.51 del TUIR, sono tre le categorie di prestazioni di vitto riconosciute al lavoratore che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. In primo luogo, l'esclusione è prevista per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. In questo caso qualsiasi sia l’importo (ossia il costo) del pasto offerto al lavoratore sarà totalmente esente. In questa fattispecie rientra anche la c.d. Mensa diffusa, ossia (circ. Min. Finanze 326/1997) la prestazione di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra i datori di lavoro e gli esercizi pubblici.
La seconda tipologia inclusa nella deroga di cui alla citata lettera c) riguarda le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, esenti fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Si tratta dei buoni pasto o più noti ticket restaurant che vengono corrisposti mensilmente al lavoratore e che consentono non solo di sostenere il costo del pasto consumato presso gli esercizi pubblici convenzionati (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.) durante la pausa pranzo lavorativa, ma anche di acquistare generi alimentari presso negozi o grandi magazzini che li accettano (nel limite massimo di 8 buoni).
Infine, sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
La totale o parziale esclusione dalla formazione del reddito imponibile delle suindicate prestazioni è subordinata alla condizione che le stesse siano offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, così come ricordato anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare 28/E del 2016.
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