Non sempre sono tenuti all’iscrizione all’Enasarco i procacciatori d’affari
A cura della redazione
L’Enasarco, con un comunicato del 20 ottobre 2016, ha reso noto che è stato diffuso il vademecum 2016 che ricorda tra l’altro che l’obbligo di iscrizione è a carico della ditta e nasce nel momento in cui conferisce un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale.
In particolare le aziende mandanti devono iscrivere: gli agenti operanti in forma individuale; gli agenti costituiti in società di capitali (s.p.a., s.r.l., accomandita per azioni); i soci illimitatamente responsabili, nel caso di agenti costituiti in società di persone; i promotori finanziari (oggi denominati “Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) e gli agenti in attività finanziaria; i collaboratori delle agenzie immobiliari qualora ricorrano gli elementi del contratto di agenzia; i collaboratori autonomi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Non sono invece tenuti ad iscriversi all’Enasarco tutti coloro che svolgono un’attività di intermediazione che non ha per oggetto la promozione della conclusione di contratti oppure che è priva dei requisiti di stabilità e continuità propri del contratto di agenzia (di cui agli articoli 1742-1752 del Codice Civile).
Pertanto non devono essere iscritti: i mediatori; i procacciatori di affari; i propagandisti scientifici e gli informatori farmaceutici (se l’attività è limitata alla mera propaganda); i propagandisti editoriali (se l’attività è limitata alla mera propaganda); i depositari e i consegnatari di prodotti (salvo il caso in cui l’attività di deposito o consegna dei beni non sia accessoria rispetto all’attività promozionale); gli agenti assicurativi; i soci accomandanti delle società di persone (se non ricorre quanto previsto dall’art. 2314, comma 2 del C.C.).
In merito ai procacciatori d’affari, il vademecum ricorda che gli stessi non devono essere iscritti alla Fondazione Enasarco tuttavia nel caso venga svolga un’attività i cui requisiti sono riconducibili a quelli dell’agente di commercio (in particolar modo facendo riferimento alla stabilità dell’incarico), i procacciatori possono essere considerati agenti a tutti gli effetti. Infatti la figura del procacciatore di affari presuppone l’assoluta occasionalità della prestazione, finalizzata alla promozione di affari. Pertanto anche un ridotto volume di affari, ma ripetuto nel tempo, potrebbe essere valutato in sede di accertamento come la prova dell’esistenza di fatto di un mandato di agenzia.
Per quanto riguarda l’obbligo contributivo, l’Enasarco ricorda che sono tenute al versamento le aziende mandanti che abbiano conferito almeno un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale ad agenti operanti in forma individuale o società di persone (sas, snc, etc.).
Il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando verrà pagata dall’azienda e/o fatturata dall’agente. Ditta e agente possono, di comune accordo, individuare un diverso tempo di maturazione delle provvigioni che non può andare in nessun caso oltre il momento in cui il cliente paga, o avrebbe dovuto pagare, il bene. L’importo del contributo viene calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente - ovvero provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso – in dipendenza del mandato di agenzia. Il versamento, con un minimale e un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.
Nel caso in cui un mandato fosse totalmente improduttivo (cioè non maturasse alcuna provvigione), non è dovuto alcun contributo previdenziale.
I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui. Il massimale provvigionale è annuo e non è frazionabile in trimestri. Una volta raggiunto, non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell’agente.
Per gli agenti operanti in forma di società di capitali (spa, srl, etc.) la ditta mandante versa un contributo calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale.
Infine il vademecum ricorda che le aziende mandanti, in aggiunta al contributo previdenziale obbligatorio, versano annualmente alla Fondazione le somme destinate al Firr; alla cessazione del mandato gli importi accantonati vengono corrisposti all’agente. L’obbligo di accantonamento presso Enasarco si interrompe alla data di chiusura del mandato, pertanto il Firr relativo all’anno della cessazione va liquidato dall’azienda direttamente all’agente con tempi e modi stabiliti in accordo tra le parti.
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