La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27/08/2021 n.23527, ha deciso che se l’incidente stradale in cui un dipendente è stato coinvolto è riconducibile al rischio elettivo, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’infortunio in itinere con la conseguenza che al lavoratore non spetta l’indennità INAIL.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, un lavoratore è stato coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida dell’auto aziendale, riportando lesioni alla propria persona.

Il lavoratore ha quindi chiesto al giudice di merito che l’incidente subito venisse riconosciuto come infortunio sul lavoro con diritto al conseguimento della rendita e dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea.

Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda del lavoratore, mentre la Corte d’Appello ha riformulato la pronuncia ritenendo che l’incidente stradale in cui il lavoratore era stato coinvolto mentre si trovava alla guida dell’auto aziendale, fosse riconducibile al rischio elettivo, ossia ad una scelta del dipendente, per la condotta di guida tenuta, in violazione dei limiti di velocità ed in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti.

Non poteva quindi ritenersi infortunio sul lavoro.

Il lavoratore ha così proposto ricorso per Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha ritenuto inammissibile condividendo le considerazioni dei giudici di secondo grado.