La Corte di Cassazione, con la sentenza 19/07/2013 n.17713, ha deciso che il rifiuto del lavoratore a svolgere una mansione diversa può costituire una giusta causa di licenziamento soltanto se viene valutato nell’ambito del complessivo comportamento del dipendente, tenuto conto di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi.
Nel caso in esame ad un lavoratore assunto come business controller  è stato attribuito l’incarico di direttore di punto vendita, rifiutato dal dipendente poiché da un lato non rientrante nelle mansioni originariamente assegnate e dall’altro lo avrebbe esposto a responsabilità anche di natura penale.
Secondo la Suprema Corte affinchè il giudice di merito possa ritenere che il rifiuto del lavoratore costituisca una giusta causa di licenziamento è necessario che accerti se la prestazione lavorativa sia o meno conforme alla qualifica di appartenenza. Inoltre deve precisare il contenuto della prestazione del servizio di permanenza di direzione nell’ambito dell’Ipermercato e le ragioni per le quali ad essa si collega l’eventualità di essere esposti a responsabilità penale. Infine verificare se la motivazione del rifiuto ad una diversa mansione, di per se non dequalificante, sia da ricercare nell’inadempimento del datore di lavoro, salvo il limite della buona fede e salva la doverosa osservanza delle disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore secondo il principio sancito dall’art. 41 Cost.
In sostanza il rifiuto del lavoratore di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’art. 1460 c.c. sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede.
Ne consegue che deve considerarsi legittimo il rifiuto opposto da un dipendente di una società che si occupa del commercio e della vendita di alimenti e bevande e che è articolata sul territorio in più punti vendita, di svolgere il servizio di permanenza di direzione di uno di questi punti vendita, se non è dimostrato che si tratta di un compito rientrante nella qualifica di competenza del lavoratore e che questi ha conoscenze adeguate per il relativo svolgimento.