La Corte di Cassazione, con la sentenza 12/06/2020 n.11369, ha confermato la linea di giudizio già seguita in passato secondo cui il verbale d accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale (Cass. 16319/2010, 11281/2010 e 18320/2007) .

Infatti, il verbale è un atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene incisa soltanto quando l’amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l’ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l’interesse del privato a rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Nel caso in esame, un datore di lavoro aveva impugnato dinanzi al Tribunale del lavoro il verbale di accertamento ispettivo con il quale veniva contestata la mancata comunicazione di due rapporti di lavoro.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo avanzata dal datore di lavoro in merito alle violazioni contestate con il verbale dell’ITL, dato che non poteva ritenersi prodotta alcuna lesione dei diritti prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione.

Il datore di lavoro ha così proposto ricorso in appello, ma anche i giudici di secondo grado hanno rigettato l’istanza ribadendo che è inammissibile l’opposizione proposta avverso il verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa, dato che detto verbale è destinato esclusivamente a contestare il fatto e ad informare il contravventore della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa. In mancanza di esercizio di tale facoltà, l’amministrazione valuterà e determinerà l’applicazione o meno della sanzione attraverso l’ordinanza ingiunzione impugnabile ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/1981.

La causa è stata portata davanti alla Suprema Corte la quale ha ribadito l’impugnabilità davanti al giudice del lavoro del verbale di accertamento ispettivo, ribadendo che è impugnabile in sede giudiziale solo il verbale che concerne l’inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l’efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell’importo direttamente stabilito dalla legge.

Quando invece riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà di pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l’autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l’entità, mediante un ulteriore atto, l’ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione (Cass. S.U. 16/2007 e 18320/2007).