Non sono esenti le indennità una tantum Covid-19 regionali ai Cococo per la ricerca del lavoro
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello 20/04/2021 n. 273, ha precisato che fruisce della detassazione di cui all’art. 10-bis del DL 137/2020 il contributo una tantum erogato da una Regione durante il periodo Covid-19, finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi senza partita Iva, privi di Naspi o Reddito di cittadinanza, al fine di avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione per potenziare le proprie competenze professionali.
Invece non può fruire del beneficio il lavoratore parasubordinato iscritto alla gestione separata, il cococo e il lavoratore a progetto senza partita Iva.
L’esclusione dipendente da fatto che la norma contenuta nel c.d. Decreto Ristori fa riferimento espressamente ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi; mentre non viene fatto cenno ai lavoratori parasubordinati.
Ne consegue che la Regione, in sede di erogazione del beneficio ai citati lavoratori, sarà tenuta ad operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF.
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