L’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello n.122/2020, ha precisato che non può essere considerata mensa diffusa l’app per smartphone che consente ai datori di lavoro di erogare l’indennità sostitutiva di mensa ai dipendenti che trasmettono il documento commerciale comprovante la spesa sostenuta per il pasto consumato giornalmente.

Più precisamente, nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, la procedura funziona nel seguente modo. Ogni giorno, dopo aver consumato il pasto in un qualunque esercizio commerciale e aver effettuato il pagamento del corrispettivo, i lavoratori devono fotografare il documento commerciale comprovante l’acquisto e inviarlo tramite l’applicazione al centro elaborazione dati.

Tutti i documenti inviati sono archiviati ed elaborati elettronicamente dal CED in un formato non modificabile e sono messi a disposizione del datore di lavoro per stabilire la misura dell’indennità sostitutiva di mensa spettante a ciascun dipendete.

Il rimborso da parte dell’azienda avviene mensilmente in sede di liquidazione dello stipendio fino ad un importo massimo di 8 euro.

Secondo l’Agenzia delle entrate, gli importi corrisposti con la predetta procedura devono essere qualificati ai fini Irpef come indennità sostitutive di mensa e ai fini Ires sono costi deducibili.

Infatti affinchè si possa parlare di mensa diffusa è necessario che vi sia un’apposita convenzione per la consumazione di cibi e bevande tra datore di lavoro ed esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.). Convenzione che nel caso in esame manca.