L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 956-632/2021, ha precisato che le somme a titolo di rimborso forfettario erogate al lavoratore in smart working, per i costi sostenuti durante l’espletamento della prestazione lavorativa dal proprio domicilio (connessione internet, energia elettrica ecc..), non possono fruire dell’esenzione fiscale.

Secondo l’Agenzia delle entrate, in assenza di una specifica normativa che preveda un criterio volto a determinare forfettariamente la quota di spese riferibili all’uso nell’interesse del datore di lavoro, per consentire l’esclusione da imposizione fiscale, si rende necessaria l’adozione di un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa, la quota di costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibili a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

In sostanza secondo l’Agenzia delle entrate il criterio è quello di determinare i costi risparmiati dal datore di lavoro, determinarne il valore assoluto e dividerlo tra i lavoratori in smart working a prescindere dalle spese effettivamente da questi ultimi.