La Corte di Cassazione, con la sentenza 31/05/2010 n.13276, ha deciso che in base al CCNL dirigenti industria se al lavoratore vengono limitati i poteri decisionali non è possibile qualificarlo come dirigente.
Più precisamente la contrattazione collettiva prevede che ai fini dell'attribuzione della qualifica dirigenziale, il prestatore di lavoro deve svolgere mansioni caratterizzate da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obbiettivi del'impresa e cioè deve essere investito di una vasta autonomia e discrezionalità decisionale, in modo che l'attività del dirigente, influendo sugli obiettivi dell'impresa, sia in grado di imprimere un indirizzo ed un orientamento a tutta l'attività di essa o di quella dei maggiori settori in cui la stessa si articola.
Nel caso concreto sono stati presi in considerazione quali elementi tali da escludere la qualifica dirigenziale: la modesta corrispondenza tra poteri di rappresentanza verso l'esterno e corrispondenti autonomi poteri decisionali nella gestione aziendale, i limiti positivamente stabiliti al potere di acquisto delle materie prime, la stipulazione di altri contratti che non fossero di contenuto sostanzialmente standardizzato, la rappresentanza della società in sede di incontri sindacali nonché dei collaudi per l'erogazione di finanziamenti e l'esercizio del potere di promozione e disciplinare nei confronti degli addetti allo stabilimento.