La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25736 del 1° settembre 2022, ha deciso che non è sanzionabile la compensazione senza visto di conformità qualora la violazione non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parete dell’Agenzia delle entrate oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del relativo tributo.

In pratica, al verificarsi di detta condizione, la violazione si classifica come «infrazione puramente formale» che non determina il venire meno del credito effettivamente maturato, ciò in conformità a quanto stabilito dalla Statuto dei diritti del contribuente.

Ne consegue che in caso di compensazione di crediti esistenti senza visto di conformità la sanzione non trova applicazione.