L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 6/2023, ha negato l’applicabilità del regime speciale per i lavoratori impatriati nell’ipotesi in cui il professionista rientri in Italia in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con una associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento all'estero, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa.

In tale ipotesi, l’attività professionale svolta dal professionista al rientro in Italia si pone, infatti, quale prosecuzione dell’attività professionale svolta prima del trasferimento all’estero.

Ne consegue che non può essere perseguito lo scopo attrattivo richiesto ai fini dell’applicazione del regime speciale di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.