No al regime forfetario se la precedente società cambia la governance ma non la partia IVA
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 108 del 16 aprile 2020, ha chiarito che non può usufruire del regime forfetario ex L. 190/2014 il contribuente la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro con il quale è intercorso un rapporto di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, anche se quest’ultimo, per effetto di operazioni societarie, ha cambiato compagine sociale e governance, mantenendo, tuttavia, invariati sia il codice fiscale che la partita IVA.
Nella fattispecie esaminata, l'istante ha riferito di essere un ingegnere titolare di p. IVA dal 5.9.2017 e di aver lavorato come dipendente della ALFA SpA fino al 31.8.2017.Dall’1.9.2017 è titolare di un contratto a tempo indeterminato come insegnante.
L'istante ha specificato che tra il 2017 e il 2018 la società ALFA SpA, poi diventata ALFA SrL, è stata interessata da una serie di operazioni straordinarie (ultima delle quali, una scissione parziale, nel 2018, a favore della BETA SrL e della BETA 1 SrL. A seguito di tale scissione parziale, la società scissa ha modificato la denominazione da ALFA SrL a BETA SrL).
L'interpellante ha, infine, specificato che:
- nell'anno 2017 ha emesso ed incassato n. 2 fatture nei confronti della società ALFA SpA (pari al 100% dei compensi 2017) applicando il regime IVA semplificato;
- nell'anno 2018 ha incassato n. 4 fatture nei confronti della società ALFA SrL - società derivante dalla trasformazione societaria della ALFA SpA – avvenuta nel novembre 2017 (pari al 42 % dei compensi 2018) e n. 7 fatture nei confronti della società BETA SrL, (pari al 58% dei compensi 2018) applicando il regime IVA semplificato;
- nell'anno 2019 ha incassato n. 10 fatture nei confronti della società BETA1 SrL (pari al 98% dei compensi 2019) applicando il regime forfetario.
Nella fattispecie di cui sopra, a parere dell’Agenzia delle Entrate, trova applicazione la causa ostativa ec art. 1, c. 57, lett. d-bis, L. 190/2014, secondo cui non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
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