Il Consiglio di Stato, la sentenza 11/07/2011 n.4151, ha deciso che un cittadino straniero non ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se dopo il suo ingresso regolare in Italia con il decreto flussi, non viene più assunto dal datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta.
Infatti, secondo i giudici, in questo caso è palese che l’ingresso in Italia non è finalizzato alla costituzione di un reale rapporto di lavoro, ma viene attivato per consentire un ingresso nel territorio nazionale per la ricerca di soluzioni lavorative del tutto aleatorie, da rinvenire successivamente in una situazione di illegalità sin dall’origine, non aderente ai motivi legittimanti l’ingresso in territorio italiano dello straniero.
Unica eccezione è stata prevista dal Ministero dell’interno con la circolare 20/08/2007 secondo cui quando il datore di lavoro dichiara allo Sportello Unico per l’immigrazione l’indisponibilità all’assunzione, il lavoratore ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando all’apposita domanda la dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello unico.