L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 458 del 10 novembre 2023 (replicata anche con l’Interpello n. 459/2023), ha precisato che la non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, prevista dall’art. 10-bis del DL 137/2020 (L. 176/2020), non trova applicazione nei confronti della c.d. Decontribuzione SUD.

Si ricorda che il citato art.10-bis ha introdotto una misura generale di detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

L’istante ha così chiesto se detta norma potesse trovare applicazione anche nei confronti della c.d. Decontribuzione SUD.

Secondo l’Agenzia delle entrate, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 30% previsto dall’ art. 27 del DL 104/2020 e ss.. mm., consiste in una generale ma temporanea e parziale riduzione dell’aliquota datoriale, con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Ne deriva che non trova applicazione la detassazione del citato art. 10-bis poiché altrimenti si assisterebbe ad un’amplificazione del beneficio concesso con l’esonero contributivo, con l’effetto di incidere anche su plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel Temporary Framework Covid-19.

Detta esclusione comporta che non si dovrà apportare alcuna variazione in diminuzione in dichiarazione a fini della determinazione del reddito imponibile IRES, né ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP.