L’INPS, con la circolare 29/02/2016, n. 43, facendo seguito al DL 78/2015 (L. 125/2015) che ha disposto la soppressione del Fondo GAS dal 1° dicembre 2015, ha precisato che a decorrere dalla predetta data, cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene più liquidata nessuna nuova prestazione.

Dalla stessa data è stata istituita presso l’INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo GAS che subentra nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Fondo.

In particolare a carico della predetta Gestione vengono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre u.s. nonché le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi. 

Per gli iscritti al Fondo e per i soggetti in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30 novembre 2015 non maturino il diritto al trattamento pensionistico integrativo a carico del soppresso Fondo Gas, viene posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1% per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo allo stesso Fondo per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare.

Continueranno, invece, ad essere liquidati, anche dopo il 1° dicembre 2015, i trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni del soppresso Fondo.

Le aziende private del Gas che gestiscono l’attività di distribuzione, non sono più tenute con decorrenza 1° dicembre 2015 al versamento del contributo integrativo (1,70%).

L’INPS ricorda inoltre che i lavoratori nuovi assunti che hanno superato il periodo di prova e che sono confermati in servizio, nonché gli assunti con contratto a termine, sono iscrivibili al fondo Gas, solo al momento della conferma in servizio ovvero della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In tali casi l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione.

Tenuto conto della soppressione del Fondo Integrativo Gas, la retrodatazione dell’iscrizione ed il connesso obbligo di versamento del contributo integrativo, non saranno più possibili per i lavoratori confermati in servizio ovvero per le trasformazioni dei rapporti a tempo indeterminato che si verificheranno a far tempo dal 1° dicembre 2015. Ciò in quanto tale obbligo contributivo, nasce anche se con effetto retroattivo dalla data conferma ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro.

Come ricordato sopra dalla citata data del 1° dicembre 2015 non sarà più possibile proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali integrativi in favore del personale dipendente dalle aziende private del gas. Pertanto a partire dal 1° dicembre 2015 non sarà possibile presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari al citato Fondo integrativo.

Le autorizzazioni rilasciate a seguito di istanze presentate prima della soppressione del Fondo avranno validità fino al 30/11/2015.