L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’Interpello n. 170 del 26 gennaio 2023, ha precisato che se un cittadino italiano, in corso d’anno, ha portato la propria residenza fiscale in un altro Paese UE e qui ha iniziato anche a lavorare, le imposte sul reddito di lavoro dipendente dovrà versarle solo all’estero.

Secondo l’Agenzia delle entrate, quando si cambia la residenza fiscale (intesa come centro di interessi vitali, soggiorno abituale e nazionalità), trova applicazione l’art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni del modello OCSE che risolve il problema della doppia residenza mediante il c.d. frazionamento dell’anno d’imposta.

Secondo tale criterio l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina nel primo Stato (nel caso n esame l’Italia) alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di residenza. Invece, nello Stato in cui è avvenuto il trasferimento (la Germania nel caso in esame) l’assoggettamento all’imposta, nei imiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio.

Ne deriva che se il contribuente, dopo aver cambiato la residenza fiscale, svolge la sua attività di lavoro dipendente esclusivamente in un altro Paese europeo, e non risulta titolare di alcun reddito di fonte italiana nell’anno di riferimento, non sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.