Niente DURC per l’impresa che non risulti regolarmente iscritta alla Cassa edile
A cura della redazione
La CNCE, con una nota del 23.10.2017, ha precisato che le imprese che operano nell'edilizia e che svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività, devono applicare il contratto collettivo dell'edilizia che, peraltro, come noto, deve essere quello promanante dalle parti sociali comparativamente più rappresentative al livello nazionale.
L’intervento della CNCE si è reso necessario a seguito di diverse segnalazioni che hanno evidenziato che vi sono Associazioni che, reclamando la loro rappresentatività al livello nazionale, tentano di fare campagna pubblicitaria per attirare al loro interno nuovi associati facendo leva su costi contrattuali inferiori e disconoscendo l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili/Edilcasse.
Secondo la nota sono pilastri di una corretta concorrenza sul mercato per tutti gli appalti di lavori pubblici e privati: la corretta applicazione del contratto collettivo, l'applicazione del contratto collettivo giuridicamente rilevante e il rispetto degli obblighi scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo.
In sostanza il possesso di tali requisiti è condizione ai fini della regolarità e del corretto operare sul mercato nella leale competitività tra le imprese.
Per tale ragione le imprese devono diffidare dall'utilizzo di contratti collettivi differenti e promananti da soggetti che non posseggono i requisiti richiesti per legge.
È necessario ricordare, poi, i diversi pronunciamenti, di una ormai consolidata giurisprudenza (Cass. 6869/2012, 1604/2015 e 10140/2014), confluiti peraltro nelle attuali norme di legge, che fanno discendere quale corollario dell'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia, l'obbligo di iscrizione dei lavoratori in Cassa Edile.
Va ricordato, inoltre, che dall'obbligo di iscrizione in Cassa Edile e dall'obbligo di effettuare i relativi versamenti deriva che la regolarità contributiva deve essere attestata per le imprese edili anche dalle Casse Edili, oltre che da Inps e Inail (DM 30 gennaio 2015).
Per tale ragione deve essere ribadito su tutto il territorio, unitamente alle parti sociali locali, che, qualora pervengano richieste di Durc da imprese edili che non risultino essere regolarmente iscritte presso le Casse Edili territorialmente competenti, dovrà procedersi alla segnalazione di irregolarità ai fini del rilascio del Durc On Line.
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