Niente compensazione se si fruisce della definizione agevolata
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 27663/2023, ha fornito le indicazioni operative in merito alla fruizione della c.d. definizione agevolata di cui all’art. 1, cc. 179-185 della Legge 197/2022, tra le quali che la regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero, avviene con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine di proposizione del ricorso.
Se si intende fruire della rateazione, le somme possono essere versate in 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti anche gli interessi al tasso legale.
Il provvedimento esclude che si possa fruire della compensazione con il mod. F24, se si intende fruire della regolarizzazione.
Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
Riguardo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi ai processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente entro il 31 marzo 2023, così come gli inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo p.v., le sanzioni si applicano nella misura di 1/18° del minimo previsto dalla Legge.
Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio u.s., e quelli notificati dopo tale data e comunque entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad 1/18° delle sanzioni irrogate. Quanto detto trova applicazione anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati dopo, entro il 31 marzo p.v., con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18° delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Infine, l’Agenzia delle entrate conferma la possibilità di definire gli atti rientranti nella regolarizzazione secondo le regole ordinarie, potendo in questo caso, ove previsto, fruire della compensazione con il mod. F24.
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