La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/09/2017 n.22153, ha deciso che se il datore di lavoro, con problemi di liquidità per effetto della crisi economica, riesce da un lato a provare i motivi che hanno determinato l’evento imprevisto e dall’altro di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il mancato versamento delle imposte, può trovare applicazione l’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 secondo cui non è sanzionabile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, una società aveva impugnato una cartella di pagamento con la quale venivano richieste le imposte, le sanzioni e gli interessi per omesso versamento.

Nei primi due gradi di giudizio, la società era risultata soccombente, pur avendo motivato che l’omesso versamento era dipeso dalla sopravvenuta crisi finanziaria, quindi con totale assenza di colpa.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione, secondo cui affinché possa trovare applicazione la disposizione contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. 172/1997, è di fondamentale importanza definire il concetto di forza maggiore.

I giudici di legittimità, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-314/2006), hanno ricordato che la forza maggiore si identifica con la sussistenza di due elementi: uno oggettivo e l’altro soggettivo.

Il primo si concretizza con le circostanze anormali ed estranee all’operatore. Il secondo invece è costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Non si tratta di un’impossibilità assoluta, ma di circostanze anormali ed imprevedibili le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.

In conclusione, la causa di forza maggiore è il fatto che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto ed è per tale ragione che costituisce un’esimente al compimento di una violazione.

Se quest’ultima viene provata il regime sanzionatorio non può trovare applicazione.