Nessuna ritenuta per i contributi una tantum erogati dall’ente bilaterale
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 462 del 15 novembre 2023, ha precisato che i contributi una tantum erogati dall’Ente bilaterale ai lavoratori dipendenti iscritti, per finalità di sostegno della malattia di lunga durata e per gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie di cui all’art. 6 del TUIR con la conseguenza che non può trovare applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/1973.
Nel dettaglio un ente bilaterale ha chiesto se, in qualità di sostituto d’imposta, avesse dovuto applicare la ritenuta d’acconto ai contributi concessi ai lavoratori dipendenti iscritti e per i quali vengono versati regolarmente i contributi. In particolare l’ente bilaterale intende erogare un contributo per malattia di lunga durata e un bonus straordinario Covid-19. Entrambi vengono erogati una tantum in misura fissa, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e fino ad esaurimento delle risorse stanziate e sono slegati da parametri reddituali o da specifiche situazioni retributive del beneficiario.
La risposta dell’Agenzia delle entrate richiama i precedenti interventi (Risoluzione N. 54/E del 2020, Risposta n. 24/2018, Risposta n. 395/2020) aventi ad oggetto il trattamento fiscale dei contributi versati all’ente bilaterale nonché delle prestazioni erogate dagli stessi ai lavoratori iscritti.
In merito alle prestazioni erogate dall’ente bilaterale sotto forma di contributi assistenziali, l’Agenzia delle entrate ha richiamato anche la circolare n. 20/E del 2011 con la quale è stato precisato che i contributi erogati per i danni provocati da calamità naturali alla prima abitazione o allo studio professionale ai propri iscritti, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito di cui all’art. 6 del TUIR, in quanto concessi occasionalmente, per finalità assistenziali sulla base dell’iscrizione all’ente. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude, quindi, la rilevanza degli stessi.
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