L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 220 del 28/06/2019, ha precisato che per il docente universitario che risultava fiscalmente in Italia e che non ha rispettato il requisito dello svolgimento dell'attività per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno due anni, è preclusa la possibilità di accedere al regime agevolato di cui all’art. 44 del Dl 78/2010, a nulla rilevando che durante il primo soggiorno trascorso sul territorio italiano, non abbia fruito della citata agevolazione.

Nel quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un docente nato in Norvegia ed ivi residente, aveva svolto per un certo periodo di tempo la propria attività presso un’università italiana, pur rimanendo dipendente dell’università norvegese nella quale era professore associato.

Durante detto periodo non ha fruito dell’agevolazione prevista dalla legge 232/2016 per i docenti ed i ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, perché aveva percepito redditi esenti da imposta in Italia.

Al fine di rispondere, l’Agenzia ha richiamato il contenuto della propria circolare n. 17/E del 2017, secondo cui i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
  2. b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  3. c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  4. d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
  5. e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.

In relazione al requisito c), la citata circolare ha specificato che l’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l’attività è stata svolta per due anni accademici continuativi.

Pertanto per fruire dell’agevolazione è necessario che il docente prima di rientrare in Italia, abbia svolto l'attività di docenza o ricerca all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno due anni accademici consecutivi (anche se non necessariamente nei due anni immediatamente precedenti il rientro) e che, successivamente, venga a svolgere la detta attività in Italia trasferendovi la residenza.

Nel caso sottoposto all’Agenzia il docente non può accedere all’agevolazione dato che ha già acquisito la residenza fiscale in Italia in precedenza per certo periodo di tempo, con la conseguenza che non risulta rispettato prima del suo rientro in Italia il requisito dello svolgimento della qualificata attività di docenza o ricerca all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno due anni accademici consecutivi.

La circostanza che in precedenza il contribuente risultava fiscalmente residente in Italia esclude, infatti, la possibilità di accedere al predetto regime, a nulla rilevando che, durante il periodo di lavoro in Italia non abbia fruito dell’agevolazione in esame.