Nella qualificazione del rapporto di lavoro vale l'effettivo contenuto dello stesso
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20049 del 17 settembre 2009, è intervenuta, ancora una volta, sui criteri di individuazione della subordinazione nel rapporto di lavoro, sancendo che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, occorre considerare l'effettivo contenuto del rapporto, al di là del nomen iuris adottato dalla parti; la qualificazione del rapporto compiuta dalla parti alla stipula del contratto è, certamente, rilevante, ma non determinante.
Elementi rilevanti, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro quale subordinato, sono:
- L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (ordini specifici e non semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
- L'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
- Lo svolgimento di controlli da parte del datore, quando gli stessi siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo ed, eventualmente, quello disciplinare.
Assumono, viceversa, carattere meramente sussidiario e non decisivo: l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la localizzazione della prestazione, la cadenza e la misura fissa della retribuzione.
Nella fattispecie esaminata, avente riguardo ad un'impresa di pulizia, la Suprema Corte ha precisato che, nel caso in cui la prestazione dedotta nel contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto particolare, determinante per la qualificazione del rapporto di lavoro, si deve far ricorso ai criteri distintivi sussidiari (continuità e durata del rapporto, modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza nell'organizzazione aziendale, esistenza o meno, in capo al prestatore, di un potere di autorganizzazione).
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