L’INPS, con il messaggio 1/06/2018 n.2220, al fine di contenere al massimo gli importi dei conguagli a debito derivanti dalla tassazione a consuntivo ed i conseguenti disagi ai pensionati fiscalmente residenti in Brasile e Canada, che godono del regime di parziale esenzione stabilito dalle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con l’Italia, ha precisato che è stata calcolata in via preventiva la tassazione dovuta per l’anno corrente sulla base degli elaborati a seguito del rinnovo generalizzato delle pensioni.

In questo modo, il debito fiscale ai fini Irpef è stato distribuito, a partire dalla mensilità di gennaio 2018 sull’intero anno in corso (12 rate).

Nella Certificazione Unica 2018, per le pensioni parzialmente esentate dei residenti nei paesi esteri sopra citati, sono indicati i seguenti dati:

  • nella sezione “DATI FISCALI”, al punto 3 denominato “Redditi di pensione”, l’importo del reddito imponibile;
  • nella sezione “RITENUTE”, il valore delle ritenute IRPEF applicate;
  • nella sezione “ALTRI DATI” - “Redditi esenti”, al punto 469, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione, contraddistinto dal codice 3 nel punto 468.

Le informazioni relative al reddito imponibile e a quello detassato vengono riportate anche nelle annotazioni della Certificazione Unica 2018, con i seguenti codici:

  • (AI) - Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia, data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione, importo (riferito alla Quota Imponibile);
  • (BW) - Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (riferito alla Quota esente).