Nel welfare aziendale anche la pace contributiva
A cura della redazione
L’art.20 del Decreto Legge sul reddito di cittadinanza e pensione quota 100 approvato dal Consiglio dei ministri il 17 gennaio 2019 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) prevede in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità per gli iscritti all’Ago per l’IVS, privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 e non già titolari di pensione, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non soggetti ad obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata o accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria che si collocano temporalmente tra la data del primo periodo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle forme assicurative.
In sostanza la norma riconosce la possibilità di versare i contributi, fino ad un massimo di cinque anni, anche non continuativi, per i periodi non coperti da contribuzione a tutela dei lavoratori discontinui, degli stagionali o più in generale coloro che non hanno avuto una stabilità d’impiego.
La facoltà di riscatto è esercitata presentando apposita domanda all’INPS direttamente dall’interessato oppure dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado.
L’onere, che dovrà essere sostenuto dal lavoratore, è determinato applicando l’aliquota contributiva vigente nel fondo dove viene richiesto il riscatto, sulla retribuzione media pensionabile percepita nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di riscatto.
Anche se il costo del riscatto risulta particolarmente oneroso (si pensi che su una retribuzione media degli ultimi 12 mesi pari ad esempio a 25.000 euro il costo del riscatto ammonterebbe a circa 8.250 euro, applicando un’aliquota del 33%), la norma riconosce la possibilità di portarlo in detrazione dall’Irpef nella misura del 50% in cinque quote annuali costanti e di pari importo, a partire dall’anno di effettuazione del pagamento e nei quattro anni successivi.
Inoltre, il versamento potrà essere dilazionato in 60 rate mensili senza interessi.
Ma, i vantaggi non finiscono qui. La norma prevede anche che l’onere potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produttività spettanti al lavoratore a copertura del costo del riscatto.
Il datore di lavoro potrà poi dedurre dal reddito d’impresa il costo sostenuto, mentre il lavoratore potrà fruire dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR, per i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, che riconosce l’esenzione dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente nel limite complessivo di euro 3.615,20.
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