Il datore di lavoro può fornire gratuitamente ai propri dipendenti, come flexible benefit, prestazioni sanitarie come ad esempio i check up, inserendole in un piano welfare, ma affinchè non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR non possono essere oggetto di rimborso, come anche ricordato dall’Agenzia delle entrate con la circ. 28/E del 2016. In sostanza, il datore di lavoro potrà fornire tali prestazioni, anche avvalendosi di strutture terze, purché il lavoratore rimanga estraneo al rapporto commerciale. Rientrando nel campo di applicazione dell’art. 51.c.2 lett. f) del TUIR, il fruitore delle prestazioni mediche potrà essere non solo il dipendente, ma anche i familiari di quest’ultimo, come identificati dall’art. 100 del TUIR (coniuge; convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia; figli; i fratelli e sorelle purché nello stesso stato di famiglia e i genitori). Al fine di agevolare la concessione di tali benefit, il datore di lavoro può stipulare una convenzione con un centro medico nel quale il dipendente potrà beneficiare di visite specialistiche ed esami diagnostici, visite di controllo, vaccini, cure e trattamenti di fecondazione assistita, visite psicologiche e psichiatriche. Ma è possibile anche che il datore di lavoro sostenga le spese di ricovero con/senza intervento chirurgico day-hospital e interventi ambulatoriali o Interventi di chirurgia estetica Anche le spese per le visite e gli interventi odontoiatrici, ortodonzia e di prevenzione dentale possono essere inseriti nei piani welfare, così come le lenti correttive, anche a contatto, e relativi liquidi, e le montature di occhiali da vista. Ma l’elenco può anche non fermarsi qui e proseguire con trattamenti fisioterapici riabilitativi, cure termali, corsi pre-parto, farmaci e dispositivi medici fino ad arrivare all’acquisto o all’affitto di protesi. Come ricordato all’inizio, il lavoratore non può sostenere le spese per le prestazioni e poi richiedere al datore di lavoro il rimborso. Pertanto eventuali fatture e/o ricevute fiscali dovranno essere intestate all’azienda, ossia a chi deve effettivamente pagare la prestazione.