L’art. 51, c. 2, lett. f-bis) del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12 del medesimo TUIR, tra gli altri, delle ludoteche, tra cui rientrano i babyparking.

Questi ultimi sono centri di custodia oraria dei bambini che offrono servizi socio-educativi e ricreativi, e quindi diventano un supporto fondamentale e necessario soprattutto per i genitori che lavorano e che non possono avvalersi dell’aiuto di familiari per la gestione dei figli al di fuori dell’orario scolastico.

In via generale ospitano i bambini anche di tenera età (pochi mesi) offrendo loro spazi organizzati per facilitare la socializzazione e il gioco.

Alcuni baby parking offrono abbonamenti o la possibilità di acquistare dei ticket da consumare di volta in volta. Spesso stipulano agevolazioni per circoli, negozi, palestre, studi medici ed altre aziende convenzionate.

Alcuni baby parking offrono anche la possibilità di contattare baby sitter e di offrire il servizio di baby taxi, organizzano feste di compleanno, oppure mettono a disposizione i propri spazi per feste per bambini.

In definitiva, i baby parking danno qualche ora di divertimento ai bambini, mentre i genitori lavorano, fanno la spesa oppure devono far fronte ad impegni urgenti.

Come ricordato anche dall’Agenzia delle entrate (circ. n. 28/E del 2016), la citata disposizione normativa del TUIR, consente non solo al datore di lavoro di erogare il servizio predetto ai propri dipendenti, ricorrendo a convenzioni stipulate con i babyparking, ma anche di rimborsare le spese che il lavoratore ha sostenuto direttamente.