L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6E del 16 gennaio 2018, ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime di non imponibilità previsto dall’art. 8bis del DPR 633/1972 per le navi adibite alla navigazione in alto mare.

In primo luogo, si chiarisce che una nave può considerarsi, ai soli fini dell’art. 8bis citato, “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all'anno precedente rispetto a quello in cui s’invoca la non imponibilità, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d'imposta.

Al riguardo, si osserva che, con l’utilizzo del termine “viaggio”, si intende fare riferimento agli spostamenti tra porti (italiani, UE o Extra UE) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale, nell’ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri. Gli altri spostamenti fra cantieri o porti per motivi tecnici – sebbene normalmente inerenti all’attività commerciale – non sono da considerare viaggi ai fini di cui sopra.

Inoltre, per quanto concerne la documentazione idonea a provare la prevalenza dei viaggi effettuati in alto mare, si precisa che la verifica della condizione dell’alto mare deve essere effettuata “sulla base di documentazione ufficiale”.

Per documentazione ufficiale s’intende ogni documentazione che provenga dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave (ad esempio il comandante) e che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dal mezzo di trasporto. A titolo esemplificativo, vi rientrano:

  • Il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione;
  • La cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S., “Automatic Identification System”, per le imbarcazioni che lo adottano);
  • I contratti commerciali, le fatture e i relativi mezzi di pagamento.