L’avvicinarsi del Natale 2021 induce molti datori di lavoro a donare ai propri dipendenti le c.d. strenne natalizie, generalmente costituite da cesti contenenti una serie di prodotti alimentari, che essendo beni in natura, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se di importo complessivo (tenuto conto di altri benefit percepiti nel periodo d’imposta) non superiore a 516,46 euro.

Infatti il limite di esenzione previsto dall’art. 51, c. 3 del TUIR pari a 258,23 euro, quest’anno è stato raddoppiato dall’art. 6-qunquies del DL 41/2021, convertito nella L. 69/2021 (c.d. Decreto Sostegni).

Se questo limite viene superato, l’intero valore concorre a formare la base imponibile su cui calcolare le imposte ed i contributi.

Riguardo alle erogazioni liberali, si coglie l’occasione per ricordare che l’Agenzia delle entrate (Circ. 58/E del 2008) ha chiarito che la non concorrenza alla determinazione del reddito di lavoro dipendente trova applicazione anche de i beneficiari non sono tutti i dipendenti o una categoria di essi, con la conseguenza che può essere riconosciuto il pacco di Natale anche a un solo lavoratore.

Invece se il dono natalizio viene erogato in denaro, la somma concorrerà integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.