NASpI: i profili contributivi
A cura della redazione
Con il messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, l’Inps ha illustrato i profili contributivi connessi al finanziamento della NASpI, ribadendo che l’impianto contributivo si sviluppa attraverso la seguente articolazione: contributo ordinario; contributo addizionale; contributo sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda il contributo ordinario, stabilito nella misura complessiva di 1,61%, non vi sono particolarità di rilievo. Continuano a trovare applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro, le misure compensative e l’allineamento graduale dell’aliquota contributiva, previste per l’ASpI con riguardo ad alcune categorie di lavoratori.
Con riferimento al contributo addizionale, fissato nella misura di 1,40% della retribuzione imponibile, si ricorda che per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, sono esclusi dal versamento dello stesso i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai ccnl stipulati entro il 31.12.2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Sempre con riferimento al contributo addizionale, con particolare riguardo alle ipotesi di restituzione dello stesso, si precisa che con riferimento alle trasformazioni/stabilizzazioni intervenute nel corso del 2015, la restituzione è compatibile con la fruizione dell’esonero contributivo triennale di cui alla L. n. 190/2014.
La circolare ricorda che per quest’anno, la soglia annuale del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato corrisponde ad € 489,95 e l’importo massimo, riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi, è di € 1.469,85.
Viene confermato che trova applicazione l’incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’indennità NASpI. La misura riguarda anche lavoratori destinatari della prestazione, e cioè soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo all’indennità ma non l’abbiano ancora percepita.
Si chiarisce inoltre che, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non sono previste modifiche in merito all’esposizione della contribuzione, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello addizionale, né per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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