L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44 del 25 luglio 2023, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare sull’erogazione di prestiti ai dipendenti.

Innanzi tutto, si ricorda che l’’art. 51, c. 4, lett. b del TUIR prevede che ai fini della quantificazione del reddito in natura, «si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata.

La norma si applica, altresì, ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipula to accordi o convenzioni, anche in assenza di on eri specifici da parte di quest’ultimo. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, rientrano nell’ambito di questa previsione, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre ne restano esclusi le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.