Contributi e fisco
Modello DMAG, obbligatorietà dell'indicazione del CIDA
A cura della redazione
L’Inps, con la circolare n. 46 del 10 marzo 2011, ha reso noto che le denunce Dmag inviate nel termine previsto per il primo trimestre 2011 saranno sottoposte alla propedeutica fase di validazione del Codice Identificativo Denuncia Aziendale.
Il Codice Identificativo della Denuncia Aziendale, introdotto con la circolare n. 88 dell’11 luglio 2006, è un codice numerico attribuito direttamente dalla procedura a seguito dell’approvazione della Denuncia Aziendale trasmessa telematicamente dal contribuente.
L'INPS fa presente che la revisione del sistema DMAG rende necessaria l’introduzione del CIDA come codice obbligatorio identificativo unico dell’azienda anche nelle denunce trimestrali. Tale codice consentirà di reperire in modo automatizzato dall’archivio delle aziende agricole, implementato dalle strutture territoriali con i dati delle Denunce Aziendali presentate ed approvate, molte delle informazioni attualmente presenti nel modello DMAG Unico e necessarie alle operazioni di calcolo della contribuzione con la conseguente semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende. Infatti il CIDA costituirà l’identificativo univoco dell’azienda, sia dal punto di vista formale, individuando l’esatta corrispondenza con l’azienda, sia sostanziale, individuando anche l’esatta corrispondenza di talune caratteristiche aziendali, ad esempio il codice aziendale e/o i fondi, il tipo ditta.
L’indicazione del CIDA nel modello DMAG è obbligatoria a decorrere dal periodo di trasmissione telematica delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola relative al primo trimestre 2011, ivi comprese quelle per periodi pregressi.
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