Modello 770/2001: le sanzioni e il ravvedimento operoso
A cura della redazione
Le sole novità di riguardo attengono alla maggiore sanzione in materia di ravvedimento operoso introdotta con il D.lgs. 99/2000 e alla depenalizzazione del reato di omessa presentazione della dichiarazione attuata mediante il D.lgs. 74/2000.
Le norme fondamentali in materia di violazioni tributarie sono quelle previste dalla radicale riforma del sistema sanzionatorio introdotte con i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 entrati in vigore dal 1° aprile 1998. Della complessiva riforma sono stati interessati anche i sostituti d'imposta con particolare riferimento alle violazioni in materia di ritenute e di presentazione della dichiarazione annuale (modello 770).
Nei prospetti che seguono abbiamo riepilogato per maggiore comprensione le singole violazioni in cui possono ricadere i sostituto con l'indicazione delle relative sanzioni e della possibilità di accedere all'istituto del ravvedimento operoso per sanare le irregolarità commesse (tabelle 1 e 2).
Tabella 1
VIOLAZIONE |
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SANZIONE |
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RAVVEDIMENTO |
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Tardiva presentazione (entro 90 giorni) |
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Da 500.000 a 4 milioni |
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SI |
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Omessa presentazione (dopo più di 90 giorni) o nulla perché redatta su stampati non conformi, non sottoscritta o sottoscritta da soggetto senza rappresentanza legale e non regolarizzata entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio. |
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Dal 120 al 240% delle ritenute non versate (minimo 500.000) oppure da 500.000 a 4 milioni in caso di versamento delle ritenute |
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NO |
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Infedele dichiarazione (omessa o minore indicazione di somme e valori rispetto a quelli reali) |
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Dal 100 al 200% delle ritenute non versate (minimo 500.000) oppure da 500.000 a 4 milioni in casi di versamento delle ritenute |
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SI |
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Mancata effettuazione delle ritenute alla fonte |
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20% dell'ammontare delle ritenute non operate |
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SI |
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Altre violazioni formali - Mancanza di elementi previsti nella dichiarazione (che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano l'attività di accertamento) |
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Da 1 a 8 milioni |
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SI |
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Tardiva/Omessa presentazione dell'intermediario |
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Da 1 a 10 milioni |
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NO |
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Mancata indicazione di un percipiente |
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100.000 per ogni percipiente non indicato (la sanzione si somma a quelle sopra indicate) |
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SI |
Tabella 2
VIOLAZIONE |
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RAVVEDIMENTO * (violazioni commesse dall'11 maggio 2000) |
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Tardiva presentazione (entro 90 giorni) |
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Versamento di lire 62.500 pari a 1/8 della sanzione minima di 500.000 |
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Omessa presentazione (dopo più di 90 giorni) o nulla perché redatta su stampati non conformi, non sottoscritta o sottoscritta da soggetto senza rappresentanza legale e non regolarizzata entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio. |
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Non ammesso. |
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Infedele dichiarazione (omessa o minore indicazione di somme e valori rispetto a quelli reali) |
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Versamento del 20% pari a 1/5 della sanzione minima del 100% nel caso di mancato versamento (minimo 100.000) oppure versamento di 100.000 pari a 1/5 del minimo di 500.000 nel caso le ritenute siano state versate. Per entrambe le fattispecie deve essere presentata una dichiarazione integrativa. |
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Mancata effettuazione delle ritenute alla fonte |
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Versamento del 4% pari a 1/5 della sanzione del 20% |
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Altre violazioni formali - Mancanza di elementi previsti nella dichiarazione (che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano l'attività di accertamento) |
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Dichiarazione integrativa entro 3 mesi = nessuna sanzione Dichiarazione integrativa oltre 3 mesi = versamento di 200.000 pari a 1/5 della sanzione minima di 1.000.000 |
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Tardiva/Omessa presentazione dell'intermediario |
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Non ammesso in quanto trattasi di sanzione non tributaria |
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Mancata indicazione di un percipiente |
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Versamento di 20.000 pari a 1/5 della sanzione di 100.000 |
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in materia di ravvedimento ricordiamo che il d.lgs. 99/2000 ha disposto l'aumento della sanzione minima da versare da un sesto del minimo ad un quinto del minimo previsto. Pertanto per le violazioni commesse dall'entrata in vigore del decreto (11 maggio 2000) per poter definire positivamente le procedure di ravvedimento deve essere versata la maggiore sanzione pari ad un quinto del minimo previsto.Quanto alle modalità per l'effettuazione del ravvedimento operoso riassumiamo le principali novità riguardanti i più ampi termini a disposizione dei sostituti (causati dalla coincidenza dei termini di presentazione della dichiarazione con quelli di trasmissione della stessa), i maggiori interessi dovuti nel caso di mancato versamento di ritenute (a causa dell'aumento del tasso legale al 3.5% dal 1° gennaio 2001) e alle maggiori sanzioni dovute nella misura di un quinto del minimo per le violazioni poste in essere dall'11 maggio 2001 (prime era un sesto).
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PER CHI PRESENTA IL 770/2001 AUTONOMO |
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ENTRO IL 02 LUGLIO 2001 |
TERMINI * |
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PER CHI PRESENTA IL 770/2001 ALLEGATO AL MODELLO UNICO |
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ENTRO IL 31 OTTOBRE 2001 |
* Dal 2001 le date di presentazione e trasmissione coincidono. Pertanto le disposizioni che richiamano i termini di presentazione (esempio ravvedimento operoso) sono da riferirsi ai termini di trasmissione telematica della dichiarazione. |
PROCEDURA PER DEFINIRE IL RAVVEDIMENTO
INTERESSI |
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MISURA |
DAL |
AL |
CALENDARIO |
CODICE TRIBUTO |
2,5% fino al 31/12/2000; 3,5% dal 1° gennaio 2001 |
Data in cui è stata commessa la violazione (scadenza del versamento) |
Data dell'effettivo versamento |
Civile (mesi di 28, 30 e 31 giorni) |
Sommare l'importo dovuto all'importo delle ritenute con il medesimo codice |
SANZIONI |
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Misura della sanzione ridotta |
CODICE TRIBUTO |
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Entro 30 giorni |
Entro la dichiarazione per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000 |
Entro la dichiarazione per le violazioni commesse dall'11 maggio 2000 |
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Un ottavo del minimo |
Un sesto del minimo |
Un quinto del minimo |
8906 |
Infine è il momento di soffermarsi sulla depenalizzazione del reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
Ciò è avvenuto per effetto della riforma dei reati tributari posta in essere con il d.lgs. 74/2000 che ha limitato la sanzione penale solo a poche fattispecie abrogando del tutto la precedente legge in vigore n. 516/82 ed in particolare l'articolo 4 che sanzionava specificamente l'omessa presentazione del modello 770.
Il decreto testé citato ha evidenziato due principi fondamentali che qui interessano:
- la specificità della sanzione che significa il divieto di applicare alla medesima violazione la sanzione penale e quella amministrativa; pertanto si dovrà sempre scegliere quella che corrisponde più specificamente alla violazione posta in essere;
- il "favor rei" ovvero l'obbligo di comminare al contribuente sempre la violazione minore tra quelle previste dalla normativa precedente e quelle della nuova normativa.
Inoltre la nuova formulazione delle fattispecie che risultano essere reati tributati non prevede espressamente l'omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ma solamente la più generica definizione di dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto prevedendo anche il superamento di determinati limiti di imposta evasa al di sotto dei quali non si configura il reato.
E' del tutto evidente che tali disposizioni non sono applicabili nella nostra ipotesi (omessa presentazione della dichiarazione del sostituto) e anche se lo fossero è pacifico che deve essere considerata più specifica la sanzione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 471/97 che prevede espressamente tale violazione.
Di qui ci pare di poter affermare che, seppur in mancanza di un orientamento ministeriale, non vi siano più ipotesi di reato a carico del sostituto d'imposta nei limiti delle violazioni che concernono tale funzione tributaria.
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