L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014, ha fornito le risposte ad alcuni quesiti posti dai Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati e datori di lavoro, impegnati nell’assistenza fiscale per il 730/2014.
In particolare, sono state analizzate le ultime novità introdotte dalle norme, come l’ampliamento della platea dei contribuenti ammessi all’assistenza fiscale (art. 51-bis, DL 69/2013), il controllo preventivo previsto, a determinate condizioni, per i rimborsi di importo complessivamente superiore a 4mila euro e la possibilità di utilizzare il credito che emerge dal 730 in compensazione di tutte le somme da versare con i modelli F24.
Per ciò che concerne il primo aspetto (ampliamento della platea dei contribuenti), l’Agenzia fornisce alcuni esempi di contribuenti che, pur non avendo un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730/2014 per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati percepiti nel 2013: contribuenti che hanno perso il posto di lavoro, titolari di borse di studio o di assegni di mantenimento, ma anche giardinieri, autisti o collaboratori familiari assunti da privati. Il “Decreto del fare” (DL 69/2013) ha, infatti, introdotto, a pieno regime dal 2014, la possibilità per questi lavoratori di adempiere ai propri obblighi di dichiarazione presentando il modello a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
In tema di rimborsi fiscali, invece, si rileva che, nel caso in cui il rimborso superiore ai 4mila euro sia determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione, il rimborso sarà erogato dal sostituto d’imposta, non trovando applicazione il controllo preventivo introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013). Nei casi in cui, invece, scatta il controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate ha sei mesi di tempo per verificare che il rimborso sia effettivamente spettante.