La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12746 del 25 maggio 2010, ha stabilito che, se il lavoratore che ha usufruito dell'anticipazione dell'indennità di mobilità si rioccupa, presso altro datore di lavoro, entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme, è tenuto a restituirle per intero.
L'art. 7, comma 5, della Legge n. 223/91 prevede, infatti, che il lavoratore in mobilità possa fare richiesta dell'anticipazione dell'indennità per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, rispondendo, in tal modo, alla finalità di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome. Non si tratterebbe, pertanto, di una tipica prestazione sociale ma si configurerebbe, piuttosto, come un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità dovrebbe svolgere in proprio.