Il datore di lavoro che non si attiva per far cessare i comportamenti scorretti e violenti tenuti dai suoi dipendenti nei confronti di un loro collega (che concretizzano la fattispecie del mobbing) è tenuto a risarcire i danni (Cass. 29/08/2007 n.18262).

In sostanza secondo i giudici di legittimità il datore di lavoro è responsabile dei danni provocati al suo dipendente da scherzi e dispetti promossi dagli altri colleghi nel caso in cui ne ha avuto conoscenza e gli ha tollerati.

La Corte di Cassazione ricorda la regola generale secondo cui il mobbing si realizza in presenza di una condotta sistematica e protratta nel tempo che concreta per le sue caratteristiche vessatorie una lesione dell'integrità fisica e alla personalità morale del prestatore di lavoro garantite dall'art. 2087 c.c..

In ogni caso spetta al lavoratore provare che i danni subiti per il comportamento tenuto dagli altri colleghi sono dipesi dalla condotta passiva del proprio datore di lavoro.