La base imponibile da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi è determinata prendendo a riferimento la retribuzione effettiva, fatta eccezione per una serie di voci tassativamente previste dall'art. 29 del DPR 1124/65 e successive modificazioni, nel rispetto dei minimali contrattuale, tabellare e legale. Deve essere rispettato anche l'eventuale massimale oltre il quale la contribuzione non deve essere più versata. Vi sono poi alcuni lavoratori, dipendenti, parasubordinati e autonomi nei confronti dei quali si utilizza in luogo della retribuzione effettiva, una retribuzione convenzionale, oppure si versa un premio speciale assicurativo unitario predefinito dall'INAIL. I valori minimi, massimi e convenzionali vengono rivalutati annualmente in base alla variazione ISTAT (per l'anno 2003 pari al 2,4%). Per quanto riguarda l'anno 2003 i minimali ed i massimali di retribuzione sono stati aggiornati dall'INAIL con la circolare 17/06/2003 n.36. In particolare la retribuzione minima giornaliera per la generalità dei dipendenti (compresi i soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato), esclusi gli operai agricoli, è pari a ? 38,20 (? 993,20 su base mensile nel caso di 26 giornate lavorative). La retribuzione minimale oraria per i lavoratori part time (nel caso in cui l'orario normale è fissato in 40 ore settimanali) è pari a ? 5,73. Invece per gli operai del settore agricolo il nuovo minimale è fissato in ? 33,99. Per le categorie di lavoratori (esempio LSU e LPU, in tirocinio formativo e di orientamento, detenuti ed internati, lavoratori con borse lavoro e familiari che partecipano nell'impresa familiare non artigiana) nei confronti dei quali il calcolo dei premi avviene sulla base della retribuzione convenzionale (periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003) la medesima è fissata in ? 39,41 e quella mensile in ? 985,25. Si ricorda infine che tra le novità merita di essere segnalato quanto previsto per le collaborazioni coordinate e continuative. In particolare nel rapporto di collaborazione non è prevista una prestazione a tempo e, quindi, l'imponibile non può essere correlato ai giorni di durata della prestazione (per tale motivo, nel libro paga, non è obbligatorio registrare le presenze dei parasubordinati). Ne consegue che il minimale ed il massimale di rendita possono essere divisi solo in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. Il minimale è pari a ? 985,25 ed il massimale ad ? 1.829,50.