Federmeccanica, con una nota del 20 luglio 2017, ha reso noto che, il 19 luglio u.s., unitamente ad Assistal e alle le Organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, è stata conclusa la stesura definitiva del CCNL 26.11.2016. In tale fase, sono state meglio precisate alcune delle regolamentazioni già precedentemente sottoscritte e sono stati adempiuti i rinvii contenuti nel testo dell’Accordo di rinnovo 26 novembre. In particolare, per meglio esplicitare gli affidamenti tra le parti si è precisato che:
  • Relativamente all’assistenza sanitaria integrativa, ai fini del confronto con altre polizze sanitarie, il parametro di riferimento è “l’importo di 156 euro annui, includendo la copertura per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali”;
  • In materia di welfare, gli importi concordati (100 euro per il 2017, 150 euro per il 2018 e 200 euro per il 2019) sono valori “onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto”. Ciò significa che i predetti valori welfare rappresentano il costo totale per l’azienda. Conseguentemente, il valore da riconoscere ai lavoratori in base alla contrattazione collettiva sopra indicata, è comprensivo:
    • dell’incidenza della tredicesima mensilità;
    • dell’incidenza delle altre mensilità aggiuntive eventualmente concordate a livello aziendale;
    • dell’incidenza delle festività;
    • dell’incidenza di ogni altra retribuzione diretta, indiretta e differita.
Inoltre, il valore del welfare è comprensivo di eventuali oneri a carico dell’azienda, come per esempio, ove dovute, la contribuzione obbligatoria e le imposte carico azienda qualora il costo non risulti interamente deducibile dal reddito d’impresa. Infine, il valore welfare non è utile al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto. Nulla vieta all’azienda di sostenere anche i predetti costi (come trattamento di miglior favore).