Maxi deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato: pubblicato il decreto attuativo
A cura della redazione
È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro, contenente le modalità di attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023, che dispone, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché un’ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato D.Lgs. 216/2023.
Ai sensi del decreto in commento, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni è prevista, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, nel rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 4 del decreto legislativo, nonché una ulteriore deduzione, in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 dello stesso decreto legislativo.
I soggetti che possono beneficiare della maggiorazione sono:
- i titolari di reddito d’impresa:
Ø le società di capitali ed enti di cui all’art. 73, c. 1, lettere a) e b), del TUIR;
Ø gli enti non commerciali di cui all’art. 73, c. 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
Ø le società ed enti non residenti di cui all’art. 73, c. 1, lett. d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
Ø e società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR e le imprese individuali;
- gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Coerentemente con il perimetro appena accennato, restano esclusi dal novero dei fruitori dell’agevolazione i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa. Si pensi, ad esempio, agli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR ovvero coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale (soggetti alla disciplina dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR).
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