L’Inail, con la nota prot. n. 4567 del 19 luglio 2012, ha fornito istruzioni in merito alle modalità di versamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in diversi territori nel 2011 (Matera, Ginosa, La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno e Messina), i cui termini sono stati prorogati al 16 luglio 2012.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OPCM n. 4024/2012, la sospensione si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati all'ordinanza stessa e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale che, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, hanno subito il fermo della propria attività economica o sono stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale. La proroga dei termini di versamento dei premi assicurativi si applica ai soggetti indicati negli elenchi - riguardanti in particolare le attività produttive e le imprese - titolari di posizioni assicurative territoriali con data inizio attività antecedente agli eventi atmosferici indicati nell'ordinanza stessa.
La proroga riguarda i premi assicurativi con scadenza di pagamento ricadente nei periodi di sospensione indicati nell'ordinanza stessa in relazione a ciascuna calamità naturale.
L'art. 1, comma 2, ultimo periodo, dell'OPCM n. 4024/2012 dispone che "non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".
Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo.
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
È, comunque, facoltà degli interessati estinguere anticipatamente la rateazione e versare in unica soluzione le somme dovute.