Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 28 del 6 luglio 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità estendere ai lavori iscritti al Fondo Volo aventi diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo con le modalità di calcolo di cui all’art. 1-quater, D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004), l’interpretazione sul calcolo delle retribuzioni degli anni precedenti, in merito al sistema di calcolo per la determinazione della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 24, commi 6 e 7 della L. n. 859/1965.

L’art. 1-quater del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004) dispone che, dal 1° gennaio 2004, per il lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea con anzianità contributiva di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la retribuzione pensionabile, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo, va determinata “ ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite”.
Pertanto, dal 1° gennaio 2004, è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo del trattamento di pensione, che prevede un tetto pensionabile “personalizzato” non più legato alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell’anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di analoga qualifica dell’azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, come disponeva l’art. 24, comma 6, L. n. 859/1965 come sostituito dall’art. 8, L. n. 480/1988.
Il Ministero del lavoro con interpello n. 7/2008 aveva precisato che, nei casi di applicazione del tetto pensionabile previsto 2 dall’art. 24, L. n. 859/1965, il confronto tra limite massimo di retribuzione pensionabile dell’anno considerato e di quello precedente deve farsi tra il limite dell’anno considerato ed il tetto “riconosciuto” per l’anno pregresso (ossia non quello effettivamente realizzato, bensì quello considerato per l’anno precedente) e così di seguito.
Successivamente l’interpello n. 38/2009 ha specificato che il nuovo tetto pensionistico di cui all’art. 1 quater del D.L. n. 249/2004 si applica dal 1° gennaio 2004 solo ai lavoratori beneficiari del regime retributivo, mentre per gli altri trattamenti pensionistici calcolati con il sistema misto rimangono in vita i limiti massimi di pensione di cui all’art. 24 L. n. 859/1965 da determinarsi anche in base all’interpretazione fornita con il citato interpello n. 7/2008.
Quindi l’interpretazione sul calcolo delle retribuzioni degli anni precedenti va limitata alle sole ipotesi in cui risulti ancora operante il sistema di calcolo del tetto pensionabile ai sensi dell’art. 24 comma 6, L. n. 859/1965 non potendo, al contrario, trovare applicazione per i lavoratori interessati dalla nuova disciplina introdotta dall’art. 1-quater del D.L. n. 249/2004 in ragione dell’intervenuta modifica del sistema di calcolo stesso.