L’INPS, con il messaggio n. 2847 del 25 luglio 2019, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro ex art. 21, DL 4/2019 (L. 26/2019).

In particolare, si precisa che i lavoratori che hanno esercitato l’opzione, di cui al citato art. 21, e si avvalgono successivamente di forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, in ragione di nuove previsioni legislative o contrattuali, saranno nuovamente assoggettati al massimale contributivo di cui all’art. 2, c. 18, della L. 335/1995. L’applicazione del massimale decorre dal mese in cui si producono gli effetti dell’adesione alle suddette forme di previdenza, fatta eccezione per i lavoratori che abbiano acquisito nel frattempo lo status di “vecchio iscritto”.

Inoltre, viene chiarito che i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del DL 4/2019 (29 gennaio 2019), che abbiano superato il massimale contributivo negli anni precedenti il 2019, potranno indicare nel modulo di richiesta, nel campo relativo al periodo retributivo in cui hanno superato il massimale, il solo anno in cui è stato superato per la prima volta.