Massimale contributivo: niente sanzioni ma solo interessi legali per la regolarizzazione
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 10/12/2021 n. 4412, ha precisato che se il lavoratore a seguito di riscatto o accredito figurativo varia il proprio status da nuovo iscritto a vecchio iscritto (ante 1° gennaio 1996), a cui non si applica il massimale contributivo, il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione omessa con la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali entro il termine indicato nella diffida.
La variazione da nuovo a vecchio iscritto del lavoratore, legittima l’INPS al recupero della contribuzione IVS per effetto della rilevata differenza di imponibile preso a riferimento ai fini dell’adempimento mensile.
In tale circostanza non risulta ravvisabile l’intento del datore di lavoro di occultare le retribuzioni erogate, considerato uno dei presupposti per il configurarsi dell’evasione.
L’INPS precisa che gli interessi legali decorreranno dal mese successivo a quello della presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996. Infatti solo da tale momento viene a esistenza la circostanza determinante l’esclusione dell’applicazione del massimale con conseguente maggiore onere contributivo.
Se il pagamento dell’importo della contribuzione dovuta sull’imponibile eccedente il massimale oggetto della diffida viene effettuato oltre il termine assegnato, la misura degli interessi legali sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 fino alla scadenza del termine di pagamento indicato nella medesima diffida.
A partire dalla predetta scadenza e fino al giorno dell’effettivo integrale pagamento della contribuzione richiesta saranno dovute le sanzioni civili nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
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