L'INPS, con la circolare 06/06/2008 n.67, ha diffuso le istruzioni operative a cui devono attenersi le imprese armatoriali che intendono fruire dello sgravio contributivo pari al 50% prorogato per l'anno 2008 dalla Legge 244/2007.
Beneficiari sono le navi battenti bandiera italiana iscritte nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti, gestite da armatori privati, adibite anche in via non esclusiva per l'intero anno ad attività di cabotaggio, ossia al trasporto di persone e/o cose tra porto e porto.
Condizione oggettiva per fruire dello sgravio è che le navi devono essere impiegate in attività di cabotaggio marittimo nazionale anche se non in maniera esclusiva nel corso dell'arco temporale di riferimento che è l'anno, e quindi a prescindere dalla durata del periodo di impiego. Sono invece escluse dallo sconto contributivo le navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in corso convenzioni o contratti di servizio.
Lo sgravio trova applicazione nei confronti dei contributi dovuti per i lavoratori che compongono l'equipaggio di nazionalità italiana o comunitaria.
In merito alla compilazione del DM 10 l'INPS ricorda che le imprese armatoriali dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
-  esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri "B-C" del DM10, secondo le modalità comuni;
- calcoleranno l'importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia, pari al 50% della contribuzione (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore), e lo esporranno nel quadro "D" del DM10, con il codice di nuova istituzione "C925" avente il significato di "sgravio cabot. ex art. 1, c. 221, legge n. 244/2007";
- determineranno l'ammontare complessivo dello sgravio contributivo spettante per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a "gennaio 2008", e lo indicheranno nel quadro "D" del DM10, accompagnato dal codice di nuova istituzione "C926" con il significato di "arr. sgravio cabot. ex art. 1, c. 221, legge n. 244/2007";
La regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire entro il giorno 16 settembre p.v. .