L'IPSEMA, con la circolare 20/07/2009 n.13, facendo seguito alla precedente del 3 aprile 2009, ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alle modalità con le quali deve essere espletato dal servizio di vigilanza l'accertamento sommario previsto dal DM 19/11/2008 in caso di infortunio mortale del lavoratore marittimo.
In particolare, prima di erogare ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro i benefici previsti dall'art. 1, c.1187 L. 296/2006, gli organi di vigilanza del settore marittimo devono effettuare obbligatoriamente l'accertamento sommario finalizzato ad escludere quelle ipotesi marginali di infortuni non derivanti da attività lavorativa o di vita a bordo.
L'accertamento prende il via o d'ufficio oppure previa istanza dei familiari mediante la quale si informa la capitaneria di porto interessata dell'evento mortale e si conclude con la redazione di un verbale.
Se l'incidente è avvenuto in un porto nazionale oppure durante la navigazione con successivo approdo in un porto italiano l'accertamento viene effettuato dalla competente sede Ipsema.
Se invece l'infortunio è accorso all'estero l'accertamento si baserà sugli atti di inchiesta prodotti dalle autorità consolari che saranno inviati al competente istituto marittimo.
Le prestazioni a favore dei familiari devono essere erogate entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Nel caso di lavoratori deceduti assicurati IPSEMA, oltre al beneficio una tantum, viene erogato anche un'anticipazione di rendita.